CENSIMENTO OBBLIGATORIO AMIANTO – RIAPERTURA TERMINI
IL SINDACO ORDINA a tutti i proprietari di immobili con coperture in lastre di cemento amianto,
a tutti i proprietari di beni immobili nei quali sono presenti materiali o
prodotti contenenti amianto, nonché ai titolari o legali rappresentanti di unità
produttive o altro, di provvedere entro il termine perentorio di giorni 60
dalla pubblicazione della presente ordinanza sindacale ad effettuare il censimento
degli stessi mediante l’utilizzo di apposito modello disponibile presso
l’ufficio Ambiente del Comune, sito in via S. Nilo n° 11 – Rossano Centro, o
scaricabile dal sito internet http://www.rossano.eu/sportello- amianto
Le schede, debitamente compilate dal proprietario o dall’amministratore,
o legale rappresentante dell’immobile, vanno spedite a mezzo raccomandata
al Comune di Rossano – Settore Lavori Pubblici e Tutela Ambientale –
Servizio Ambiente, oppure consegnate direttamente al Protocollo Generale
dell’Ente entro e non oltre il termine anzidetto. In seguito, il Comune trasmetterà
all’A.S.P. di Cosenza, distretto di Rossano, tutte le schede pervenute
per il prosieguo dell’iter di competenza.
AVVERTE
Che la presentazione della scheda, sostituisce la comunicazione prevista
a carico dei proprietari degli immobili, ai sensi dell’art. 12 – comma 5°, della
Legge 27.03.1992 n° 257, del D.P.R. 08.08.1994 – art. 12 – comma 2°; per l’inosservanza
di tale obbligo è la sanzione amministrativa da 2.582,29 a 5.164,57
Euro, ai sensi della suddetta Legge 27.03.1992,n° 257 – art. 15, comma 4.
AVVERTE INOLTRE CHE
Qualora l’amianto presente nell’immobile, sia in condizioni di precario
fissaggio, dovranno essere tempestivamente adottati i necessari provvedimenti
per giungere a condizioni di stabile fissaggio e che in ogni modo, tutti
i proprietari di immobili in cui è presente amianto, devono provvedere in
via cautelativa, al fine di eliminare eventuali condizioni di rischio per la salute
pubblica, all’attuazione delle azioni e/o interventi di seguito elencati, in linea
con i principi dettati dal D.M. 06.09.1994 e precisamente:
Attività di manutenzione – che possono interessare le parti in amianto;
– una dettagliata valutazione del rischio sullo stato di conservazione delle
parti in amianto;
– le indicazioni sulle azioni che si intendono adottare ed i relativi tempi;
– il nome della figura designata con compiti di controllo e coordinamento
delle attività di manutenzione che possono interessare le parti in amianto;
– il programma di manutenzione e controllo dei materiali contenenti amianto
di cui al par. 4 del D.M. 06.09.1994.
In particolare la valutazione del rischio di cui sopra, dovrà stabilire se il
materiale presente è classificabile come:
a) integro non suscettibile di danneggiamento;
b) integro suscettibile di danneggiamento;
c) danneggiato.
Qualora dalla valutazione di cui sopra emerga che il materiale ricade nel
caso a) non occorre attuare nessun intervento, mentre se ricade nel caso b)
o c) è necessario un intervento di bonifica, nel rispetto della normativa vigente
e previa approvazione del piano di lavoro da parte del A.S.P.
Chiunque, in caso di presenza di manufatti o coperture in cemento-amianto
in pessimo stato di conservazione, nel territorio del Comune di Rossano,
può presentare segnalazione scritta al Comune – Servizio Ambiente, sito in
via San Nilo n° 11 – Rossano Centro, tel. 0983/529580 al quale possono essere
richieste informazioni, nei giorni feriali dalle ore 9,00 alle ore 12,30.
La presente ordinanza diventa immediatamente esecutiva con la pubblicazione
all’Albo Pretorio del Comune di Rossano, dovrà inoltre essere affissa
presso i luoghi ed esercizi pubblici e trasmessa all’A.S.P. di Cosenza, alla Polizia
Municipale del Comune di Rossano, al Comando Carabinieri Corpo Forestale.
Per INFO:
attivo lo SPORTELLO AMIANTO del Comune di Rossano.